Statuto 

 

              Testo approvato dall'Assemblea straordinaria del 21 maggio 1991, modificato dalle Assemblee straordinarie del 2 febbraio 1994, del 14 aprile 1994, del 2

              aprile 1996, del 26 luglio 1996, del 27 giugno 2001 e del 28 maggio 2004 e del 16 giugno 2006.

 


 

 

TITOLO 1

Costituzione, denominazione e scopi

 

 

Art. 1-  Costituzione e denominazione

 

E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e Acquaviti (d’ora in avanti denominata indifferentemente “AssoDistil” o l’”Associazione”).

 

L’Associazione, con sede legale in Roma, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

 

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

  

Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati.

 

 

Art. 2 – Scopi dell’Associazione

 

L’Associazione si propone di promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi generali delle aziende associate e dell’intera categoria in armonia con gli interessi generali dell’industria italiana.

 

A tale scopo l’Associazione si propone in particolare:

a)       di rappresentare gli interessi della categoria di fronte alle Autorità dello Stato e a tutte le altre Autorità ed Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali;

b)       di collaborare con i Ministeri e con le altre Amministrazioni Pubbliche ai fini del conseguimento di norme legislative ed amministrative che consentano la più ampia tutela degli interessi legittimi della categoria, ivi compresi l’approvvigionamento delle materie prime e la vendita del prodotto finito, nonché della migliore applicazione delle norme legislative e regolamentari vigenti;

 

c)       di tutelare gli interessi della categoria di fronte alle Organizzazioni dei Lavoratori ai fini del miglior svolgimento delle relazioni sindacali di carattere generale;

 

d)       di mantenere rapporti con le altre Associazioni industriali per la tutela degli interessi delle Aziende associate e per il coordinamento dell’azione comune;

 

e)       di stabilire collegamenti con le similari Associazioni di altri paesi, anche allo scopo di fornire alle Aziende associate informazioni in merito alle produzioni e ai mercati dei prodotti alcolici;

 

f)         di favorire l’eventuale collaborazione fra le Aziende associate, mediante il raggiungimento di intese e di accordi, anche con altre categorie economiche, ai fini del perfezionamento della produzione e del suo migliore collocamento;

 

g)       di effettuare studi e ricerche per la soluzione dei problemi interessanti la categoria, in particolare per lo sviluppo e il miglioramento della produzione;

 

h)       su delibera del Consiglio possono essere decisi particolari accordi di cooperazione con organismi operanti nei settori rappresentati dalle Sezioni merceologiche di cui all’art. 22 o in settori affini;

 

i)         di patrocinare tutto quanto può essere di interesse e di utilità per le Aziende associate e per il loro progresso;

 

j)         di fornire alle aziende associate il maggior numero possibile di informazioni complete e dettagliate in ordine a tutte le attività e notizie di interesse per la categoria.

 

TITOLO II

I soci

 

 
Art. 3– Perimetro della rappresentanza 

Possono aderire ad AssoDistil come soci effettivi le imprese con sede legale nel territorio nazionale che producono e/o commercializzano alcole etilico da materie prime agricole, di acquaviti, nonché di prodotti, sottoprodotti e derivati ottenibili dai cicli produttivi della distillazione, anche nella loro funzione di depositari riconosciuti per conto dell’AGEA, nonché i produttori di acido tartarico. 

Possono altresì aderire all’associazione i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione. 

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali o di supporto a queste ultime che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata. 

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia. 

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

 

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

 

 

Art..4-  Ammissione e durata del rapporto associativo

 

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli.

 

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

 

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

 

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.

 

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

 

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

 

L’adesione di ciascuna Azienda decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della delibera del Consiglio Direttivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di recesso motivato, comunicato almeno sei mesi prima della scadenza dell’anno solare.

 

L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

 

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.

 

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

 

Art.5– Diritti dei soci

 

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

 

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

 

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

 

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato all’Assemblea generale dell’Associazione e agli organi delle Sezioni.

 

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.

 

 

Art. 6– Doveri dei soci

 

L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

 

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

 

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

 

In particolare il socio deve:

 

·         partecipare attivamente alla vita associativa;

·         applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;

·         non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;

·         fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

·         versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione. La struttura, l’ammontare annuo dei contributi e le scadenze di pagamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

I contributi associativi devono essere versati, nell’esercizio sociale al quale essi si riferiscono, entro le scadenze indicate nel prospetto di calcolo inviato dall’Associazione.

 

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione. 

L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali / di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento. 

Art. 7- Sanzioni

 

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

 

·         sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;

·         censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

·         sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

·         decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;

·         decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;

·         sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

·         espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale

 

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

 

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

In caso di mancato versamento dei contributi nei termini indicati, ovvero, di mancata comunicazione dei dati di cui all’art. 6, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

 

Art. 8-  Cessazione della condizione di socio

 

La qualità di socio si perde:

 

a)       per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4;

b)       per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

c)       per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

d)       per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

 

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 6.

 

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

 

L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

 

a)       nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b)       nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi fino al termine dell’anno solare successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione di dimissioni.

 

TITOLO III

Gli Organi associativi

 Art. 9 Assemblea: attribuzioni

Spetta all’Assemblea: 

a)       eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b)       eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;

c)       eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;

d)       eleggere i Probiviri;

e)       approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;

f)         determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;

g)       approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

i)    approvare il regolamento di attuazione del presente statuto  e le eventuali successive modifiche;

l)    modificare il presente statuto;

m)      sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;

n)        deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

 

 

Art. 10– Assemblea: composizione

 

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea. 

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione. 

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta. 

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il seguente schema: 

Ciascuna azienda associata dispone di un numero di voti calcolato nella misura di un voto ogni 25 euro o frazione superiore a 13 euro del contributo associativo complessivo. 

Quest’ultimo è riferito all’esercizio sociale in corso al momento della riunione qualora siano già scaduti i termini stabiliti pe ril versamento; in caso contrario il contributo complessivo è riferito all’esercizio sociale precedente quello in cui si svolge la riunione. 

Ai soci iscritti in corso d’anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto. 

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato; di esso potranno prendere visione solo le aziende in regola  con il versamento dei contributi associativi.

 

Nell’inviare la convocazione l’Associazione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

 

 

Art. 11– Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

 

L'Assemblea si riunisce:

 

a)       in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;

b)       in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

 

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

 

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

 

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.  

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci;  

Tuttavia in caso di mancanza del numero legale, si procede a nuova convocazione dell’Assemblea per la quale non è necessario alcun quorum costitutivo.  

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

 

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

 

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

 

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

 

 Art. 12- Consiglio Direttivo: attribuzioni

 

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione dell'Associazione, compreso il rilascio di procure, mandati e deleghe.

 

In particolare, il Consiglio:

 

a)       attua le delibere dell'Assemblea assumendo, in conformità, le iniziative occorrenti; 

b)       adotta le iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi dell'Associazione; 

c)       delibera sull'ammissione di nuovi soci; 

d)       stabilisce criteri e modalità di verifica delle dichiarazioni annuali rese dalle Aziende associate ai sensi dell'art. 6; 

e)       delibera la struttura e l'ammontare annuo dei contributi, nonché le scadenze di pagamento; 

f)         delibera su eventuali sanzioni per il Socio inadempiente; 

g)       delibera la convocazione dell'Assemblea; 

h)       predispone la relazione e gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea; 

i)         delibera su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche di straordinaria amministrazione, occorrente per la gestione dell'Associazione; 

k)       propone all'Assemblea ordinaria eventuali modifiche del Regolamento di attuazione; 

l)         delibera in merito all'adesione ad Enti ed Organismi nazionali ed internazionali, attribuendo le relative deleghe; 

m)     delibera in merito alle decisioni delle Sezioni merceologiche ai sensi del successivo art.24.  

n)       può nominare commissioni tecniche o gruppi di lavoro, composti da esperti ufficialmente designati dalle Aziende Associate, per l'esame di specifici argomenti tecnico-giuridici; 

o)       nomina e revoca il Direttore dell'Associazione.

 

Art. 13- Consiglio direttivo: composizione

 

Sono componenti di diritto dell’Consiglio direttivo: 

a)       il Presidente;

b)       il Presidente/i onorario/i

c)       il Vice Presidente;

d)       i Past-President, purché ancora soci;

e)       i Presidenti delle Sezioni merceologiche;

f)         Il Presidente in carica della Sezione “Giovani”
 

Il Consiglio Direttivo è composto da 22 (ventidue) membri, eletti dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto, e dai Presidenti delle Sezioni merceologiche quali membri di diritto, più il Presidente dell’Associazione qualora scelto al di fuori dei componenti il Consiglio stesso.

 

A tal fine la Commissione di designazione di cui al successivo art. 17 predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell’Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

 

Nella sua composizione il Consiglio deve rispecchiare, secondo un criterio di proporzionalità, i singoli settori di produzione, sulla base dell’andamento produttivo medio riferito ai due anni solari precedenti quello nel quale avviene il rinnovo del Consiglio, ovvero - qualora la data di svolgimento dell’Assemblea che elegge il Consiglio non lo consenta - ai due anni solari utilizzati per la determinazione dei contributi associativi per i quali sono scaduti i termini stabiliti per il versamento.

 

I settori di produzione, determinati ai soli fini dell’elezione dei membri del Consiglio, sono così individuati:

 

1.       alcole da melasso, da cereali, da frutta e da prodotti amidacei; 

2.       alcole da vino e da materie vinose; 

3.       acquaviti.

 

La ripartizione per settori di produzione del numero complessivo dei membri del Consiglio (membri elettivi e membri di diritto) viene effettuata in base ad un coefficiente costituito dal rapporto percentuale tra la produzione media di pertinenza di ciascun settore, ottenuta dalle Aziende associate nel biennio di riferimento di cui al secondo comma del presente articolo e la produzione media totale di tutte le Aziende associate nello stesso biennio.

 

Ogni Azienda associata può designare propri candidati per ciascuno dei settori nei quali ha prodotto nel biennio di riferimento, con esclusione dei rappresentanti già eletti in qualità di Presidenti delle Sezioni merceologiche.

 

Gli elenchi dei candidati, così compilati per ciascun settore di produzione, costituiscono le schede di votazione.

 

I voti complessivi di cui ciascuna Azienda associata dispone sono suddivisi, per settore, in proporzione alle percentuali medie di produzione ottenute dalla stessa Azienda nel biennio di riferimento. Per le Aziende associate che nel biennio di riferimento non hanno prodotto, i voti complessivi spettanti sono suddivisi in base alle ultime percentuali di produzione note.

 

I singoli Delegati votano separatamente per i candidati di ciascun settore, utilizzando per ciascuna votazione i voti ad essi attribuiti secondo la ripartizione di cui al comma precedente.

 

Ogni settore di produzione deve essere rappresentato da almeno due Consiglieri. A ciascun settore può essere attribuito un numero di Consiglieri superiore alla metà dei 26 (ventisei) membri che compongono il Consiglio.

 

Qualora per un settore il coefficiente di cui ai commi precedenti  risulti superiore al cinquanta per cento, questo viene fissato al cinquanta per cento e la differenza viene ripartita tra gli altri settori, previo ri-proporzionamento a 100 dei relativi coefficienti.

 

In base ai nuovi coefficienti, si determina il numero dei Consiglieri per ciascun settore di produzione.

 

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso dell’Consiglio direttivo.

 

Sono possibili sostituzioni in uno dei seguenti casi:

 

a)       mancata accettazione del mandato da parte del candidato eletto; 

b)       dimissioni del Consigliere eletto; 

c)       dimissioni dall’Associazione dell’Azienda che ha indicato il candidato eletto; 

d)       dimissioni del Consigliere eletto dall’Azienda che lo aveva designato;

 

Il Consiglio, nella prima riunione utile, procede alla sostituzione secondo l’ordine di graduatoria dei candidati non eletti nello stesso settore di produzione.

 

Art. 14- Consiglio direttivo: riunioni e deliberazioni

 

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, analogamente al Presidente, e si riunisce, su convocazione di quest’ultimo, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

 

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

 

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

 

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

 

Per la validità delle adunanze dell’Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

 

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

 

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dall’Consiglio direttivo stesso.

 

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.

 

Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti il Consiglio direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

 

 

Art. 15– Comitato di presidenza: composizione e modalità di funzionamento

 

Il Comitato di presidenza è composto: 

a)       dal Presidente;

b)       dal Vice Presidente;

c)       dal Presidente onorario;

d)       dai Presidenti di Sezione

e)       da due componenti eletti dal Consiglio Direttivo

 

Il Comitato di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque  giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

 

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

 

Il Comitato di presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

 

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

 

 

Art. 16– Comitato di presidenza: attribuzioni

 

Spetta all’Comitato di presidenza:

 

a)       stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;

b)       dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e controllarne i risultati;

c)       deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio direttivo;

d)       eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione;

e)       sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea;

f)         esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio direttivo, al quale deve però riferire nella successiva riunione utile ai fini della ratifica del suo operato;

g)       approvare, su proposta del Presidente e/o del Direttore, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;

h)       esercitare gli altri compiti previsti  dal presente statuto.

 

 

Art. 17- Presidente

 

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo.

 

 

A tal fine, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, l’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

 

A tal fine, il Consiglio direttivo nella riunione immediatamente precedente a quella dell’assemblea nella quale il Presidente verrà eletto delibera sulla candidatura ritenuta più idonea e ne formula una proposta all’Assemblea.

 

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

 

Il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.

 

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo triennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

 

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

 

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Vice Presidente e dei componenti del Comitato di presidenza e del Consiglio direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

 

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

 

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

 

 

Art. 18 - Vice Presidente e Presidente Onorario

 

Nella realizzazione del programma presidenziale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un Vice Presidente.

 

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per la durata del mandato e propone i nomi del Vice Presidente di norma scelti fra i presidenti delle Sezioni merceologiche.

 

Il Consiglio direttivo vota il programma e la proposta concernente il Vice Presidente per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

 

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente il Vice Presidente e le relative deleghe affidate.

 

Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

 

Il Vice Presidente dura in carica conformemente alla durata del mandato del Presidente e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, egli decade con la nomina del successore ed è rieleggibile.

 

Nel caso che venga a mancare durante il triennio di carica, è sostituito su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo può deliberare inoltre il conferimento della Presidenza Onoraria dell’Associazione a componenti che abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali, in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori e gli orientamenti della categoria.

Il Presidente onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo e può rappresentare la categoria in sostituzione del Presidente in carica, mediante espressa delega di quest’ultimo conferita di volta in volta su una materia o affare specifico.

 

Art. 19– Probiviri

 

Il Consiglio direttivo elegge tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

 

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

 

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

 

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

 

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

 

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

 

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i  Probiviri eletti dall’Assemblea.

 

Il collegio arbitrale nomina al proprio interno un Presidente e stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

 

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

 

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 120 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.

 

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

 

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

 

L’interpretazione del presente statuto, nonchè di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

 

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

 

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dal regolamento attuativo, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

 

 

Art. 20 – Collegio dei Revisori contabili

 

Il Consiglio direttivo elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 Revisori contabili effettivi, nonché 2 supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista di almeno 5 candidati.

 

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Consiglio il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

 

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

 

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

 

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

 

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 anni, e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

 

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

 

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

 

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età. 

 

TITOLO IV

Articolazioni interne

 

 

Art. 21 - Disposizioni generali sulle cariche

 

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

 

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

 

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 19 e 20 del presente statuto.

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

 

Art. 22 - Sezioni Merceologiche

 

Sono costituite le seguenti Sezioni merceologiche:

 

·         Sezione produttori alcole da melasso, cereali, da frutta e da prodotti amidacei;  

·         Sezione produttori alcole da vino e da materie vinose;  

·         Sezione produttori di acquaviti.

 

La Sezione produttori di acquaviti assume la denominazione di "Comitato Nazionale Acquaviti".

 

Ciascuna Sezione merceologica è composta dai rappresentanti delle Aziende associate dell'AssoDistil le quali, nel biennio di riferimento come definito all'art. 13. terzo comma, hanno ottenuto produzioni di pertinenza del settore di produzione rappresentato dalla medesima Sezione.

 

Le Aziende associate che nel biennio di riferimento sono risultate inattive sono inquadrate nelle Sezioni merceologiche di competenza in base agli ultimi dati di produzione comunicati all'Associazione.

 

Ogni Sezione merceologica elegge il proprio Presidente, a maggioranza dei presenti alla riunione, prima dell'elezione del Consiglio dell'Associazione, del quale fa parte di diritto. Ogni Azienda può rilasciare delega al rappresentante di altra Azienda presente. Ciascun rappresentante non può essere portatore di più di due deleghe.

 

Art. 23  - Ambito di attività delle Sezioni merceologiche .

 

Le Sezioni merceologiche svolgono attività a tutela degli interessi dal proprio settore di produzione nonché di studio e di ricerche su argomenti di specifico interesse.

 

Art. 24. - Convocazione delle riunioni delle Sezioni merceologiche e criteri decisionali .

 

Le Sezioni merceologiche sono convocate ogni qual volta il Presidente della Sezione lo ritenga necessario ovvero quando sia richiesto da almeno tre componenti della Sezione.

 

La convocazione avviene con comunicazione scritta - contenente luogo, data, ore e ordine del giorno - da spedire, a mezzo fax o e-mail salvo casi di urgenza, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

 

Le Sezioni merceologiche organizzano in modo autonomo la propria attività. La decisione e/o le iniziative di ciascuna Sezione sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Il Presidente di Sezione è responsabile dell'operato della Sezione stessa verso il Consiglio Direttivo ed ha il compito di attuare le decisione della Sezione.

 

Il Presidente di Sezione comunica le decisioni al Presidente dell'Associazione il quale le approva o, se ne ravvisa la necessità, le sottopone al Consiglio Direttivo per l'esame e la relativa delibera.

 

Le decisioni e/o le iniziative di ciascuna Sezione riguardanti argomenti di interesse generale degli associati ovvero del settore di produzione di competenza di un'altra Sezione merceologica sono comunicate al Presidente dell'Associazione che le sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

 

Qualora le decisioni e/o iniziative della Sezione diano luogo a rapporti con Enti esterni, il potere di firma spetta al Presidente dell'Associazione.

 

Art. 25. – Sezione Giovani

 

Nell’ambito dell’Associazione è costituita un’apposita sezione denominata “AssoDistil giovani”

 

La composizione ed il funzionamento della Sezione Giovani sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Sezione stessa e dal Consiglio Direttivo AssoDistil.

 

La sezione Giovani è costituita allo scopo di:

 

1)       approfondire la conoscenza della funzione economica, sociale e politica dell’industria distillatoria italiana, anche al fine di assicurare la migliore continuità dell’attività delle imprese e della rappresentanza del settore nella fase del passaggio generazionale;

2)       promuovere lo spirito associativo in armonia con le linee generali di azione AssoDistil, anche mediante occasioni di incontro ed approfondimento di aspetti tecnici di particolare interesse per il settore.

 

Il Presidente della Sezione giovani partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Assodistil  e almeno una volta l’anno sottopone alla Sezione una relazione sull’attività svolta e sul programma per l’anno successivo, che sarà successivamente sottoposto ed approvato dal Consiglio Direttivo AssoDistil.

 

TITOLO V

Fondo comune e bilanci 

Art. 26 – Fondo comune

 

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

 

a)    dalle quote di ammissione e dai contributi;

b)    dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c)    dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d)    dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e)    dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione

 

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.

 

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

 

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

 

 

Art. 27- Esercizio sociale e bilanci 

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Entro il primo quadrimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

 

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

 

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 

 

 

TITOLO VI

Modificazioni dello statuto e scioglimento dell'Associazione

 

 

Art. 28 – Modificazioni statutarie

 

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

 

In casi particolari, il Comitato di presidenza può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

 

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

 

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

 

 

Art. 29 – Scioglimento dell’Associazione

 

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea  per deliberare in proposito.

 

Tale Assemblea  da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

 

L'Assemblea nomina uno o più  liquidatori , ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. 

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge. 

Titolo VII

 Disposizioni generali

Art. 30 - Uffici dell'Associazione.

 

L'Associazione svolge la propria attività mediante l'ufficio costituito presso la sede sociale in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere costituiti uffici o sezioni, anche per periodi di tempo determinati, in altre località sia in Italia che all'estero.

 

L'organico degli uffici è costituito da personale assunto con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Art. 31 - Direttore dell'Associazione.

 

Il Direttore dell’Associazione dirige e coordina l’attività operativa degli uffici, in attuazione delle direttive del Presidente e degli altri Organi dell’Associazione.

 

In particolare, il Direttore:

 

·         cura i collegamenti con le Amministrazioni Pubbliche, con le altre Associazioni imprenditoriali, con gli Enti, Istituti ed Organismi esteri, nazionali ed internazionali, nell’ambito delle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo;

 

·         partecipa, senza voto, alle riunioni degli Organi sociali;

 

·         può sottoporre agli Organi direttivi suggerimenti e proposte in ordine ai vari problemi di interesse della categoria;

 

·         organizza l’attività degli uffici, del cui andamento è responsabile;

 

·         propone al Presidente l’assunzione e il licenziamento del personale, nonché il relativo trattamento economico;

 

·         è munito dei poteri di firma nei limiti di cui al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 32 – Adesione ad Enti ed Organismi.

 

Al Consiglio Direttivo è demandata ampia facoltà di deliberare l’adesione ad Enti ed Organismi nazionali ed internazionali, qualora ritenga utile per il conseguimento degli scopi statutari, la partecipazione diretta a detti Organismi.

 

Con la delibera di adesione il Consiglio decide l’attribuzione della delega a rappresentare l’Associazione in ciascun Organismo.

 

Art. 33 – Atti delle riunioni.

 

Delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio dell’Associazione viene redatto apposito verbale.

 

Art. 34 – Regolamento di attuazione – Rinvio al foro competente

 

Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente statuto sono stabilite nel “Regolamento di attuazione dello Statuto” approvato dall’Assemblea ordinaria dell’Associazione.

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile.

 

Per qualunque controversia è competente il Foro di Roma.